Art. 2.
(Nomina a direttore generale del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. A capo della Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria istituita ai sensi dell'articolo 1 è preposto un dirigente generale del medesimo Corpo.
      2. Il dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria preposto alla Direzione generale di cui al comma 1 è nominato tra i dirigenti superiori del medesimo Corpo secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
      3. Il direttore generale del Corpo di polizia penitenziaria esercita le funzioni di Comandante del Corpo.